Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli

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Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli

In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:

  • per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW 
  • ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

  1. a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
  2. b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

 

Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos’è

Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, adotta congiuntamente:

  • 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

 

  • 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

I beneficiari:

  1. a) imprenditori agricoli,in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, e associazioni temporanee di imprese agricole;
  2. b) associazioni temporanee di imprese,che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)

 

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