Contributo energia per gli enti del Terzo settore

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Contributo energia per gli enti del Terzo settore

Nel decreto Aiuti ter appena approvato dal governo una misura da 120 milioni per gli enti del terzo settore contro il caro energia . Ecco i dettagli dalla bozza di decreto

La bozza del decreto Aiuti ter approvata dal governo  contiene anche una misura  proposta dal ministro del Lavoro el Orlando, per un contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore per l’acquisto di gas ed energia

Il contributo nello specifico è pari al   25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022 ( energia elettrica e gas naturale).

Si rivolge agli enti che gestiscono servizi socio sanitari e sociali.

 

In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto:

 

a. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni(di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

  • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  • a4)organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
  • a5)enti religiosi civilmente riconosciuti;

 

b. in relazione al fondo pari a 100 milioni(di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da:

    • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
    • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
    • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
    • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
    • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

c. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni(di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;

    • c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
    • c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
    • c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
    • c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
    • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
    • c6) associazioni;
    • c7) fondazioni;
    • c8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

 

 

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